Art. 125-bisRiassunzione delle cause sospese durante l'istruzione

((Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art125bis · fonte su Normattiva