Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Impiego pubblico - Contratto collettivo - Controversia giudiziale - Interpretazione autentica o modifica della clausola in contestazione da parte dell’aran e delle organizzazioni stipulanti - Incidenza sulla controversia già insorta - Prospettata interferenza di un potere normativo in un processo in corso - Carattere meramente ipotetico della questione - Inammissibilità.
Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevate in riferimento agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione. E' evidente, infatti, il carattere meramente ipotetico, e con ciò stesso l'irrilevanza, delle proposte questioni: non essendo stata rimessa all'ARAN la questione interpretativa relativa al contratto collettivo di comparto e neppure, quindi, avviata la procedura eventualmente idonea a sfociare in un accordo, non si è verificata nel giudizio 'a quo' la paventata "situazione caratterizzata da una commistione fra il piano normativo e quello giudiziario" né il conseguente (asserito) trasferimento della "decisione…dalla sede del processo in corso…ad altra sede"; né, ancora, la concreta situazione suscettibile di dar luogo agli ulteriori, pretesi contrasti con i precetti costituzionali.
Impiego pubblico - Contratto collettivo - Controversia giudiziale - Interpretazione autentica o modifica della clausola in contestazione rimesse all’aran e alle organizzazioni sindacali, con obbligo per il giudice di emettere sentenza non definitiva in caso di mancato accordo - Lamentate disparità della disciplina processuale applicabile al pubblico dipendente rispetto al lavoratore privato e incompatibilità con la tutela cautelare, nonché asserito eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
La norma di cui all’art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – censurata in riferimento all’art. 3 della Costituzione per l’ingiustificata disparità della disciplina processuale applicabile al pubblico dipendente rispetto al lavoratore privato, nonostante la tendenza alla “omogeneizzazione” di tutto il lavoro dipendente – tiene conto delle peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego, le quali rendono evidente l’impossibilità di ritenere 'a priori' irrazionali le peculiarità della disciplina del processo in cui quel contratto collettivo – ben diverso da quelli cosiddetti di diritto privato – deve essere applicato. La norma di cui all’art. 64, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, d’altra parte – censurata in riferimento all’art. 24 della Costituzione perché “la sua macchinosità”, con l’arresto del processo per 120 giorni, lo renderebbe incompatibile con la tutela cautelare – prevede una valutazione del giudice richiesto di una misura cautelare la cui natura sommaria è ben compatibile con una (anteriore, coeva o successiva) rimessione della questione interpretativa all’ARAN ai fini della (successiva) decisione di merito. La norma di cui all’art. 64, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 – censurata in riferimento all’art. 76 della Costituzione in quanto impone al giudice, ove non intervenga l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali, di “emettere una sentenza non definitiva su un determinato profilo della controversia, privandolo di ogni valutazione discrezionale sull’opportunità di rinviare ogni decisione al definitivo” – prevede un meccanismo certamente in sintonia con lo scopo perseguito dalla legge delega e con il generale contesto normativo che quello scopo ha suggerito: il principio fissato 'in subiecta materia' è stato, infatti, del tutto adeguatamente tradotto dal legislatore delegato in una disciplina che, in presenza di una (ovviamente, “seria”) questione interpretativa, fa della controversia individuale – sia pure attraverso un modesto “sacrificio” per il singolo lavoratore – l’occasione per pervenire ad una definitiva, perché potenzialmente generale, soluzione della questione e, quindi, alla rimozione 'erga omnes' della situazione di incertezza posta in evidenza dalla controversia; senza, peraltro, che ciò, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, costituisca uno spreco di attività giurisdizionale o provochi una non ragionevole, e quindi iniqua, durata del processo. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ai menzionati parametri. - In tema di non identità di situazioni tra lavoro pubblico e lavoro privato, citata, da ultimo, la sentenza n. 82/2003. - In tema di giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425/2000 e n. 15/1999. - A proposito di discrezionalità del legislatore delegato, citata l’ordinanza n. 490/2000. - A proposito di valutazione degli eccessi eventualmente compiuti dal legislatore delegato nell’uso della propria discrezionalità, citata la sentenza n. 163/2000. - A proposito di una “fisiologica attività di ‘riempimento’” che lega i due livelli normativi (della legge di delegazione e della legge delegata), riportata la sentenza 308/2002; citate come conformi le sentenze n. 198/1998, n. 117/1997, n. 4/1992.
Impiego pubblico - Controversie interpretative di contratti collettivi - Accordo interpretativo della clausola controversa intervenuto tra l’aran e le organizzazioni sindacali stipulanti - Ritenuto effetto vincolante per le parti del giudizio e per il giudice - Denunciata sottrazione della materia alla cognizione del giudice con incidenza sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce – nel testo risultante a seguito della sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , del secondo comma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 29 del 1993 – che, quando insorgono controversie interpretative di contratti collettivi, l’accordo sull’interpretazione autentica della clausola, intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali stipulanti, sia vincolante per le parti in giudizio. Il rimettente non ha, infatti, considerato, nella fattispecie in esame, che la clausola controversa del contratto collettivo, all’esito della procedura pregiudiziale, non risulta modificata nel suo originario significato precettivo, dovendosi così ritenere invariato l’ambito della cognizione del giudice rispetto alla disciplina esistente al momento della domanda.
Riguarda ancheart. 49-incombinatodisposto d.lgs. 165/2001
Impiego pubblico - Controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Questione interpretativa di clausole contrattuali - Procedura di accertamento pregiudiziale rimessa, su iniziativa del giudice, alle parti stipulanti (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Aran e organizzazioni sindacali) - Decisione con sentenza non definitiva, in caso di mancato accordo sulla interpretazione - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice del lavoro arresti temporaneamente il processo per consentire l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, e, nell'ipotesi in cui non intervenga l'accordo sulla interpretazione autentica, decida con sentenza non definitiva la questione interpretativa e disponga l'ulteriore trattazione della causa. Infatti il rimettente, pur assumendo che si pone, nella specie, un "delicato problema di interpretazione", non fornisce una adeguata motivazione circa la necessità di dover fare applicazione, al caso sottoposto alla sua cognizione, della norma censurata.