Art. 127
Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, e' fatta dal cancelliere.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva