Art. 133-bisSospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione

[1]Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

[2]Se il ricorso e' rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto

Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art133bis · fonte su Normattiva