Art. 134Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 13 marzo 1979. Leggi il testo vigente →

[1]Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in piego raccomandato, al cancelliere della corte suprema di cassazione.

[2]Agli atti da depositare debbono essere uniti:

  • 1)i fogli di carta bollata dei quali e' prescritto il deposito preventivo;
  • 2)la somma della quale e' prescritto il deposito a norma dell'articolo 38;
  • 3)la somma corrispondente all'importo delle tasse di bollo e dei diritti degli ufficiali giudiziari per le chiamate di causa;
  • 4)la somma corrispondente all'importo delle marche prescritte a favore dell'ente di previdenza avvocati e procuratori;
  • 5)le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
  • 6)un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e delle somme inviate, sottoscritto dall'avvocato.

[3]In luogo dei fogli di carta bollata puo' essere inviato l'importo corrispondente.

[4]Il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce una copia al mittente, nella quale segna la data d'arrivo del piego in cancelleria.

[5]Il deposito si ha per avvenuto a tutti gli effetti alla data cosi' fissata.

[6]Se mancano nel piego i fogli di carta bollata o le somme indicate nei numeri precedenti, o gli uni o le altre non pervengono in cancelleria nei termini per la presentazione del ricorso o del controricorso, il cancelliere ne da' atto in calce all'elenco e il ricorso o il controricorso e' dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio con ordinanza stesa su carta non bollata.

[7]Se i depositi sono insufficienti, il cancelliere puo' richiederne l'integrazione a norma dell'articolo 38 terzo e quarto comma.

[8]Per la mancanza o insufficienza del deposito delle copie in carta libera si applicano le disposizioni dell'articolo 137 secondo e terzo comma.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 13 marzo 1979 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art134 · fonte su Normattiva