Art. 134
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[1]Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in piego raccomandato, al cancelliere della corte suprema di cassazione.
[2]Agli atti da depositare debbono essere uniti:
- 1)i fogli di carta bollata dei quali e' prescritto il deposito preventivo;
- 2)la somma della quale e' prescritto il deposito a norma dell'articolo 38;
- 3)la somma corrispondente all'importo delle tasse di bollo e dei diritti degli ufficiali giudiziari per le chiamate di causa;
- 4)la somma corrispondente all'importo delle marche prescritte a favore dell'ente di previdenza avvocati e procuratori;
- 5)le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
- 6)un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e delle somme inviate, sottoscritto dall'avvocato.
[3]In luogo dei fogli di carta bollata puo' essere inviato l'importo corrispondente.
[4]Il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce una copia al mittente, nella quale segna la data d'arrivo del piego in cancelleria.
[5]Il deposito si ha per avvenuto a tutti gli effetti alla data cosi' fissata.
[6]Se mancano nel piego i fogli di carta bollata o le somme indicate nei numeri precedenti, o gli uni o le altre non pervengono in cancelleria nei termini per la presentazione del ricorso o del controricorso, il cancelliere ne da' atto in calce all'elenco e il ricorso o il controricorso e' dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio con ordinanza stesa su carta non bollata.
[7]Se i depositi sono insufficienti, il cancelliere puo' richiederne l'integrazione a norma dell'articolo 38 terzo e quarto comma.
[8]Per la mancanza o insufficienza del deposito delle copie in carta libera si applicano le disposizioni dell'articolo 137 secondo e terzo comma.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 13 marzo 1979 · versione 0 su Normattiva