Art. 135 — Deposito per spese postali
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[1]Gli avvocati non residenti in Roma possono depositare insieme col ricorso o col controricorso dieci lire presso la cancelleria della corte suprema di cassazione allo scopo di ricevere, in lettera raccomandata, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte.
[2]A tale deposito si applicano le disposizioni degli articoli 40 e seguenti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 13 marzo 1979 · versione 0 su Normattiva