Art. 137 — Copie del ricorso e del controricorso
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[1]Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.
[2]Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
[5]Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
[6]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 19 agosto 2014 · versione 22 su Normattiva