Art. 137Copie del ricorso e del controricorso

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[1]Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.

[2]Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

[5]Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

[6]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 19 agosto 2014 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art137 · fonte su Normattiva