Art. 140

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[1]Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

[2]Il cancelliere non puo' ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art140 · fonte su Normattiva