Art. 140
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[1]Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.
[2]Il cancelliere non puo' ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 2023 · versione 0 su Normattiva