Art. 145 — Termine per la nomina del consulente tecnico
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[1]Il pubblico ministero, che intende richiedere la prosecuzione del giudizio a norma dell'articolo 424 del codice, deve farne dichiarazione con ricorso al presidente della magistratura del lavoro.
[2]Il presidente dispone con decreto che il ricorso sia notificato alle parti e da' i provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 417 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva