Art. 153 — Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
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[1]Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice e' formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
[2]La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva