Art. 154 — Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
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[1]Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
[2]Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva