Art. 156 — Esecuzione sui beni sequestrati
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[1]Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata copia della sentenza di convalida del sequestro.
[2]Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 4 giugno 1959 · versione 0 su Normattiva