Art. 160
Forma degli avvisi
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva