Art. 164
Atti di trasferimento del bene espropriato
Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva