Art. 164-bis
Infruttuosita' dell'espropriazione forzata
Quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Testo vigente dal 11 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva