Art. 168Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita

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[1]I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al pretore.

[2]Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il pretore con decreto disponga la sospensione.

[3]Sul ricorso il pretore pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art168 · fonte su Normattiva