Art. 168 — Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
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[1]I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al pretore.
[2]Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il pretore con decreto disponga la sospensione.
[3]Sul ricorso il pretore pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva