Art. 171 — Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva