Art. 173 — Pubblicita' dell'istanza di assegnazione o di vendita
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva