Art. 174 — Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente
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Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva