Art. 174Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente

[1]59

[2]Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale ((o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale)). In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria ((, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice)). 59

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

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Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art174 · fonte su Normattiva