Art. 177Dichiarazione di responsabilita' dell'aggiudicatario

[1]L'aggiudicatario inadempiente e' condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale e' avvenuta la vendita.

[2]Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata e' stato attribuito il credito da esso portato.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art177 · fonte su Normattiva