Art. 540 c.p.c. — Pagamento del prezzo e rivendita
[1]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24)).
[2]Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario inadempiente.
[3]La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Testo vigente dal 27 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva