Art. 540 c.p.c.Pagamento del prezzo e rivendita

[1]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24)).

[2]Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario inadempiente.

[3]La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

Testo vigente dal 27 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art540 · fonte su Normattiva