Art. 496
Omologazione del rendiconto
Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto. Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere da' comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l'audizione a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile. Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva