Art. 186-bis — Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva
((I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e' proposta opposizione)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva