Art. 187-bis — Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti
((In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile)).
Testo vigente dal 15 maggio 2005, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva