Art. 189
Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da' i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. ((Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi)).
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva