Art. 192 — Modalita' di chiusura dell'inventario
L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva