Art. 232 c.p.Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata

[1]La persona di eta' minore o in stato d'infermita' psichica non puo' essere posta in liberta' vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

[2]Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, e' ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

[3]Se, durante la liberta' vigilata, il minore non da' prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermita' psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla liberta' vigilata e' sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art232 · fonte su Normattiva