Art. 196
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 25))15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1994, n. 25
15La L. 5 gennaio 1994, n. 25 ha disposto (con l'art. 27, comma 3) che "Qualora il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso e' prorogato sino al trentesimo giorno".
Testo vigente dal 17 aprile 1994, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva