Art. 196-quater
Obbligatorieta' del deposito telematico di atti e di provvedimenti
[1]Il deposito degli atti processuali e dei documenti ((...)) da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con le stesse modalita' le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. ((Quando e' necessario ai fini della decisione, il giudice puo' ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.))56 59
[2]Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche. 56
[3]Il deposito con modalita' telematiche e' effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
[4]((Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale e' pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento e' comunicato con le medesime modalita'.)) 59 5455
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149
54con decorrenza dal 1 gennaio 2023
Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023. 3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. 4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalita' dei relativi servizi".
Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva