Art. 196 — Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo
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Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorieta'.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva