Art. 199Processi di primo grado nei quali e' stata pronunciata sentenza interlocutoria

[1]Se e' stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell'entrata in vigore del codice le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all'articolo precedente.

[2]Se e' stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine per la riassunzione e' fissato dal giudice dell'impugnazione con la sentenza che pronuncia sulla stessa.

[3]Se la sentenza interlocutoria non esecutiva passa in giudicato dopo l'entrata in vigore del codice, il termine di riassunzione di cui all'articolo precedente decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art199 · fonte su Normattiva