Art. 226Riassunzione del processo esecutivo sospeso

Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell'entrata in vigore del codice si applica la disposizione dell'articolo 627 del codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d'appello e' avvenuto prima dell'entrata in vigore del codice, il termine di tre mesi previsto nell'articolo 627 dello stesso decorre dal giorno dell'entrata in vigore del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art226 · fonte su Normattiva