Art. 200 — Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore
[1]Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.
[2]Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva