Art. 649 c.nav.
Giudice dell'esecuzione
[1]L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da che e' stato formato.
[2]Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte piu' magistrati, la nomina e' fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell'esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva