Art. 212Effetto devolutivo dell'appello

[1]In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.

[2]La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause gia' in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art212 · fonte su Normattiva