Art. 212 — Effetto devolutivo dell'appello
[1]In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.
[2]La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause gia' in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva