Art. 213Decisione delle cause davanti al giudice d'appello

[1]Il giudice, se la sentenza impugnata e' definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.

[2]Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art213 · fonte su Normattiva