Art. 211Processi d'appello nei quali le parti sono gia' comparse

[1]Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono gia' comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.

[2]Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello puo' richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art211 · fonte su Normattiva