Art. 216Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria

[1]Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell'articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

[2]Se entro il termine indicato nel comma precedente non e' effettuato alcun deposito, il ricorso e' dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non e' integrato, il cancelliere provvede a norma dell'articolo 38 ultimo comma.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art216 · fonte su Normattiva