Art. 392
Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso
[1]I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dall'avvenuta notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone all'atto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale militare del Re Imperatore.
[2]Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'articolo 393, dal procuratore generale militare del Re Imperatore o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.
[3]Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale.
[4]I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva