Art. 221Processi d'espropriazione mobiliare

[1]Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice e' stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.

[2]Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore.

[3]Se prima dell'entrata in vigore del codice e' stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art221 · fonte su Normattiva