Art. 487 — Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi
Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva