Art. 25Istituzione e formazione dell'albo

[1]Presso ogni tribunale e' istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.

[2]L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.

[3]In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.

[4]Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art25 · fonte su Normattiva