Art. 4 — Albo degli esperti
[1]Presso ogni corte d'appello e' istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.
[2]L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione della corte.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva