Art. 3
Intervento davanti al collegio
[1]Il pubblico ministero puo' spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, ((mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o)) all'udienza. 59
[2]Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono ((riportate a verbale)). 59
[3]Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, puo' rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
59Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva