Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 2 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →
[1]((Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:
- 1)ruolo generale degli affari contenziosi civili;
- 2)rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
- 3)ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;
- 4)rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;
- 5)ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;
- 6)rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;
- 7)ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
- 8)ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
- 9)ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
- 10)rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
- 11)ruolo generale delle esecuzioni;
- 12)rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
- 13)registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
- 14)registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- 15)registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
- 16)registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
- 17)registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
- 18)registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38;
- 19)registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.
[2]Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati ai numeri 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato.
[3]Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 2 gennaio 1992 · versione 3 su Normattiva