Art. 33Divisione dei registri in piu' volumi

[1]Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, puo' autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.

[2]Il capo dell'ufficio puo' autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art33 · fonte su Normattiva