Art. 33 — Divisione dei registri in piu' volumi
[1]Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, puo' autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.
[2]Il capo dell'ufficio puo' autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva