Art. 16 — Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate. (( Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. )) Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilita' di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi e' disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva