Art. 38
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[1]La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso, o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, oltre i depositi specificamente previsti dalla legge, deve consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del procedimento e una somma per spese di cancelleria che il capo di ciascun ufficio giudiziario fissa con disposizione generale o con provvedimento speciale.
[2]Il cancelliere deve rifiutare di ricevere gli atti che non sono accompagnati dai depositi di cui al comma precedente.
[3]Quando nel corso del procedimento ne ravvisa la necessita', il cancelliere puo' chiedere alla parte e al difensore di essa l'integrazione dei depositi.
[4]La parte e il suo difensore sono tenuti in solido a soddisfare la richiesta del cancelliere. In mancanza il capo dell'ufficio giudiziario ordina il deposito con decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte e il suo difensore.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva